Pratica ENEA per infissi
Compilazione e invio della comunicazione ENEA per la sostituzione di finestre, porte e serramenti, necessaria per ottenere la detrazione fiscale.
Climatizzatori, infissi, fotovoltaico, elettrodomestici e allacci alle reti: prepariamo e inviamo noi le pratiche per le tue detrazioni. Tu vivi la casa, alla burocrazia pensiamo noi.
Compilazione e invio della comunicazione ENEA per la sostituzione di finestre, porte e serramenti, necessaria per ottenere la detrazione fiscale.
Pratica ENEA per l'installazione di climatizzatori a pompa di calore e per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento.
Comunicazione ENEA per impianti fotovoltaici e batterie di accumulo che accedono alla detrazione per le ristrutturazioni (Bonus Casa).
Pratica ENEA per tende da sole, frangisole, persiane e altre schermature solari che danno diritto alla detrazione.
Comunicazione ENEA per l'acquisto di grandi elettrodomestici collegato a un intervento di ristrutturazione (Bonus Mobili).
È la comunicazione che attesta un intervento di efficienza energetica e va inviata in via telematica all'ENEA. Permette di portare in detrazione una parte della spesa (ad esempio il 50% o il 65%) nella dichiarazione dei redditi, in genere recuperandola in 10 anni.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La data di fine lavori coincide di norma con il collaudo, con la dichiarazione di conformità o con il certificato di fine lavori.
No. Non serve alcuna comunicazione preventiva e non esiste un'approvazione: si trasmettono i dati e si riceve in automatico una ricevuta con un codice identificativo (CPID), che vale come prova dell'invio.
Solo la scheda descrittiva con i dati dell'intervento. Fatture, bonifici, asseverazioni, relazioni e planimetrie non si inviano: vanno conservati e mostrati soltanto in caso di controlli.
La ricevuta con il CPID, la scheda descrittiva e tutta la documentazione tecnica e di spesa (fatture, bonifici, certificazioni). Serve in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate o dell'ENEA.
In genere sì, modificando la pratica entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di fine lavori. La modifica annulla e sostituisce la precedente e genera un nuovo CPID: conserva entrambe le ricevute.
Non necessariamente. A certe condizioni si può sanare l'invio tardivo (remissione in bonis) entro il termine della dichiarazione dei redditi, versando una piccola sanzione. Conviene farsi assistere e verificare con l'Agenzia delle Entrate.
Proprietari, familiari conviventi, conviventi, inquilini e comodatari che sostengono la spesa, su immobili esistenti, accatastati e riscaldati. Può detrarre anche chi paga pur non essendo il proprietario.
Deve essere esistente (accatastato o con accatastamento in corso e con i tributi pagati) e, per l'Ecobonus, già dotato di un impianto di riscaldamento.
No. In caso di ampliamento la detrazione spetta solo per la parte già esistente; l'ampliamento è considerato nuova costruzione e la relativa spesa va scorporata.
Per una singola unità servono in pratica due cose: una certificazione del produttore (o una relazione tecnica asseverata) con i valori di trasmittanza dei vecchi e dei nuovi infissi, e la scheda descrittiva da inviare all'ENEA. Tutto il resto va conservato.
Sì: porte e portoncini sono equiparati alle finestre, a condizione che separino un ambiente riscaldato dall'esterno (o da un vano freddo) e rispettino i valori di trasmittanza previsti.
Sì. Se installati insieme alla sostituzione dei serramenti rientrano nella stessa pratica. Se installati da soli, come chiusure oscuranti o schermature, seguono le regole delle schermature solari.
Sono dispositivi (tende tecniche, frangisole, ecc.) che proteggono le superfici vetrate dal sole. Per le schermature esterne il risparmio si valuta sulla stagione estiva; per le chiusure oscuranti (persiane, avvolgibili) sulla stagione invernale.
Per la sostituzione di infissi in singole unità immobiliari no. L'Attestato di Prestazione Energetica è invece richiesto per gli interventi più ampi sull'involucro e per la riqualificazione globale.
Sì. Con l'Ecobonus è agevolata la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con una pompa di calore ad alta efficienza; con il Bonus Casa è ammessa anche la nuova installazione, perché utilizza fonti rinnovabili.
È agevolabile quando sostituisce l'impianto di climatizzazione invernale (non quando è una semplice aggiunta a un impianto già esistente). Per la pompa di calore reversibile contano i dati della funzione di riscaldamento.
Una caldaia a condensazione conforme ai requisiti di legge e, di norma, le valvole termostatiche. Per potenze fino a 100 kW può bastare la dichiarazione del fornitore; oltre, serve l'asseverazione di un tecnico abilitato.
Con la caldaia a condensazione sono in genere necessarie, ove tecnicamente possibili, perché senza si riduce molto l'efficienza dell'impianto. Esistono solo poche eccezioni tecniche.
Sì: le caldaie e le stufe a biomassa legnosa rientrano tra gli interventi agevolati, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti.
No. Il fotovoltaico non è agevolato dall'Ecobonus, ma rientra nel Bonus Casa (detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie), insieme agli eventuali sistemi di accumulo.
Sì: i collettori solari termici sono agevolati con l'Ecobonus, su edifici esistenti e nel rispetto dei requisiti tecnici previsti.
Quando l'acquisto è collegato a un intervento di ristrutturazione dell'immobile (anche un semplice rifacimento del bagno). In tal caso va inviata la comunicazione all'ENEA con i dati dell'apparecchio.
La classe energetica, obbligatoria per frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, e in modo facoltativo la potenza assorbita, che trovi sulla targhetta, sul libretto o sulla scheda tecnica.
Per le parti comuni con impianto centralizzato si invia un'unica pratica per l'intero edificio (anche tramite amministratore o tecnico), indicando numero di unità e costo complessivo. Con impianti autonomi si segue il caso pertinente.
Sì: per ottenere la detrazione va usato il bonifico parlante, con la causale corretta, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA della ditta. Vale il criterio di cassa: conta l'anno in cui effettui il pagamento.
Sì: le parcelle dei professionisti (asseverazioni, APE, progettazione) sono detraibili con la stessa aliquota dell'intervento, quando previste.
Sui lavori di manutenzione su immobili abitativi si applica spesso l'IVA al 10%. Su alcuni beni di valore significativo l'agevolazione è limitata: conviene farsi fare una fattura dettagliata.
Il tetto massimo è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, se ci sono più proprietari che partecipano alla spesa, viene suddiviso tra loro.
Non è cumulabile con altre agevolazioni statali sullo stesso intervento, ma può essere compatibile con incentivi di Regioni, Province o Comuni, per la sola parte di spesa eccedente. Conviene sempre verificare caso per caso.